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I. FONDAZIONE E NOME Art. 1 Esiste nelle Centovalli e Terre di Pedemonte dal febbraio 1967 una società apolitica e aconfessionale, denominata SCI CLUB MELEZZA (S.C.M.). II. SCOPO Art. 2. Scopo della società è di promuovere e diffondere gli sport di scivolamento: a) creazione di campi di sci b) corsi c) escursioni d) gare e) conferenze e proiezioni sullo sport dello sci, la sua tecnica e la sua vita f) riunioni periodiche dei soci per la discussione degli affari sociali, delle gite in programma e facoltative per favorire l’incremento dello spirito di camerateria fra i soci g) formazione di un gruppo OG (organizzazione giovanile) h) organizzazione di attività che in una maniera o nell’altra contribuiscano a promuovere lo sport in generale e/o incrementare lo spirito di camerateria tra i soci. III. SOCI Art. 3 Fa parte del Club ogni persona che abbia raggiunto il 16. anno d’età, che ha pagato la regolare tassa sociale. Persone fino ai 15 anni vengono iscritte al gruppo OG e sono considerate come allievi. Il Club si compone inoltre di soci juniori (dai 16 ai 20 anni), attivi, sostenitori e onorari. Art. 4 Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto. Il socio in mora con il pagamento della quota viene radiato. I soci che vengono meno ai loro doveri e che in qualunque modo danneggiano la società possono venire espulsi dal suo seno in qualunque assemblea, su proposta del comitato, a maggioranza di votanti. In caso di dimissione, radiazione o espulsione il socio non ha più diritto di fregiarsi del distintivo sociale. Quest’ultimo può essere retrocesso al club mediante rimborso del 50 % dell’importo pagato. Art. 5 La durata dell’esercizio corrisponde ad un anno. Quale quietanza per la tassa pagata vale la tessera firmata dal presidente e dal cassiere del club o la ricevuta postale. IV. ORGANIZZAZIONE Art. 6. Gli organi del club sono: a) l’assemblea dei soci b) il comitato c) la commissione di revisione Assemblea generale Art. 7 L’assemblea generale è convocata annualmente dal comitato o tutte le volte che quest’ultimo lo ritiene opportuno o che gliene faccia domanda almeno un quinto dei soci. Ogni socio ha diritto di proporre un oggetto per l’ordine del giorno. La convocazione con l’ordine del giorno è inviata a tutti i soci almeno una settimana prima dell’assemblea. Art. 8 L’assemblea generale è l’organo superiore del Club; è la sola competente a decidere sugli affari seguenti: a) approvazione del rapporto annuale, del resoconto e del rapporto dei revisori b) nomina del presidente e degli altri membri del comitato c) revisione degli statuti. L’assemblea generale nomina un presidente del giorno e due scrutatori. Le votazioni hanno luogo mediante scrutinio pubblico, a meno che lo scrutinio segreto venga domandato e deciso. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità la decisione spetta al presidente dell’assemblea. I soci inferiori ai 18 anni non hanno diritto di voto.
Comitato Art. 9 Il comitato è l’organo esecutivo e rappresenta il Club di fronte a terzi. Si compone di almeno 5 membri tra cui: a) da un presidente, che dirige le assemblee, firma in nome del Club unitamente a un membro del comitato e presenta il rapporto annuale b) da un vice-presidente, che fa le veci del presidente in sua assenza c) da un segretario che tiene i verbali delle sedute del comitato e delle assemblee ed evade la corrispondenza d) da un cassiere che esige le tasse, amministra la cassa sotto la sua responsabilità personale, tiene l’elenco dei soci ed allestisce i rapporti di cassa che gli incombono e) dai membri ai quali è affidata l’amministrazione del materiale, nonché quei compiti che non sono attribuiti agli altri membri del comitato. Commissione di revisione Art. 10 Si compone di due membri. E’ incaricata del controllo della contabilità e del materiale e deve presentare un rapporto scritto all’assemblea generale. V. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 11 I funzionari del Club stanno in carica un anno e sono rieleggibili. VI. PATRIMONIO SOCIALE Art. 12 Il Club deve essere a beneficio di una responsabilità civile. Si costituisce un fondo riserva utilizzabile solo con approvazione dell’assemblea dei soci. Il comitato proporrà di anno in anno l’entità del fondo. VII. MDOFICA DEGLI STATUTI Art. 13 Il comitato o i soci possono proporre modifiche totali o parziali degli statuti. VIII. SCIOGLIMENTO Art. 14 Il Club può sciogliersi su decisione dei 2/3 dell’assemblea. In caso di scioglimento il patrimonio del Club deve essere depositato presso il Municipio della sede sociale, al quale resterà fino a quando sorgerà un nuovo sci club nelle Centovalli o nelle Terre di Pedemonte. Se entro 10 anni dallo scioglimento non dovesse costituirsi un nuovo sci club, il comune è obbligato a devolvere questa somma per lo sviluppo dello sport. IX. APPROVAZIONE Art. 15 Il presente statuto è stato approvato in occasione dell’assemblea ordinaria del 18.10.02.
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